Parmalat, il testo definitivo del decreto
(Dl 347/2003)
Le misure integrative alla disciplina in materia di
amministrazione straordinaria di imprese in crisi
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Una
nuova legge per affrontare le grandi imprese in crisi. La sua prima
applicazione sarà il caso Parmalat. E’ quanto deciso dal Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2003 con l’approvazione di un apposito decreto legge
che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 298 del 24 dicembre
(in diffusione dopo il 26 dicembre). |
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e
correttive della normativa vigente in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di
accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la
continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione
dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento
del mercato; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 2003; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle
politiche agricole e forestali; E m a n a il
seguente decreto-legge: Articolo 1. Requisiti per l'ammissione 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di
insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione
economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 270" - purchè abbiano, congiuntamente, i
seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un
anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un
ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro. Articolo 2. Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa
che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con
istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di
adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del
luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 1. 2. Con
proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i
requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta
all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione
straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla
definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario
straordinario. 3. Il
decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente
tribunale. Articolo 3. Funzioni del commissario straordinario 1. Il
commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario
giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270. 2. Entro il termine di
sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario
straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai
documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su
richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori
sessanta giorni. 3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario
straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive
l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese
del gruppo. Articolo 4. Accertamento dello stato di insolvenza programma di
ristrutturazione 1. Il
tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con
sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n.
270. 2. Entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario
straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo
l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza,
prevista dall'articolo
28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270. 3. Su
richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del
programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per
non più di ulteriori novanta giorni. 4. Qualora
il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile
adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina
dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270. Articolo 5. Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo 1. Il
Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di
aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora
siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo. 2. Fino
all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario
straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive
l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di
operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività
aziendale delle imprese del gruppo. Articolo 6. Azioni revocatorie 1. Il
commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste
dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione
alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purchè funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. Articolo 7. Intesa del Ministero delle politiche agricole e
forestali 1. In caso
di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e
commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1
del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003
del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli
altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle
attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. Articolo 8. Disposizioni finali 1. Per
quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme
di cui al decreto legislativo n. 270. Articolo. 9. Entrata in vigore 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma,
addì 23 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Castelli, Ministro della
giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il
Guardasigilli: Castelli |
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La Repubblica
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