Parmalat, il testo definitivo del decreto

(Dl 347/2003)

 

Le misure integrative alla disciplina in materia di amministrazione straordinaria di imprese in crisi

 

Una nuova legge per affrontare le grandi imprese in crisi. La sua prima applicazione sarà il caso Parmalat. E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 con l’approvazione di un apposito decreto legge che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 298 del 24 dicembre (in diffusione dopo il 26 dicembre).
Il provvedimento reca misure integrative alla disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria di imprese in crisi. In particolare consente di intervenire in situazioni di insolvenza di grandi aziende con oltre mille dipendenti e un debito superiore a 1 miliardo di euro. A differenza della cosiddetta “Prodi-bis” che riguarda imprese di minori dimensioni e il caso di liquidazione, il nuovo decreto legge consente un accelerato avvio e svolgimento delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, garantendo la ristrutturazione dell’impresa e del gruppo di cui fa parte. Viene così regolata l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria tramite una istanza motivata al Ministro delle Attività produttive e al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sua sede.
Il commissario straordinario che gestirà l’azienda verrà nominato dal Ministro per le Attività produttive una volta verificata la rispondenza ai requisiti, e avrà poteri immediati. Entro 180 giorni dalla nomina, prorogabili di ulteriori 90, il commissario dovrà presentare al Ministro un programma di ristrutturazione. Avrà poteri di gestione e potrà fare cessioni, autorizzate dal Ministro. Nel caso della Parmalat come di ogni altra situazione di crisi che riguarda imprese agro-alimentari il Ministro delle Attività produttive agirà di concerto con quello delle Politiche agricole.
Il provvedimento, già in vigore, deve ora andare al Parlamento per la conversione in legge.
(29 dicembre 2003)

 


DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n.347 Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. (GU n. 298 del 24-12-2003)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" - purchè abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Articolo 2.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

Articolo 3.

Funzioni del commissario straordinario

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni. 3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

Articolo 4.

Accertamento dello stato di insolvenza programma di ristrutturazione

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista

dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

 

Articolo 5.

Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

Articolo 6.

Azioni revocatorie

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purchè funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Articolo 7.

Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile

2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Articolo 8.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

Articolo. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

La Repubblica

www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,26547|2,00.html

 

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